﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 dicembre 2007

      , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sostegno finanziario alle scuole e verifica)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore d'insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana programmate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 ter. </span>Ai fini della rendicontazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 14/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 98, L. R. 23/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 1 ter aggiunto da art. 135, comma 1, L. R. 3/2024</p></p></body></html>