Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 5
 (Uso della grafia ufficiale di lingua friulana)
3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 186, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 186, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 186, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 186, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010