Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 30 bis
1. È istituita, presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica friulana, di seguito denominata Commissione consultiva.
3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.
5. La Commissione consultiva si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua friulana. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.
7. Ai componenti della Commissione consultiva, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.
8. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della struttura competente in materia di lingue minoritarie.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 83, L. R. 13/2021