Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 11
1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e localitā č stabilita dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e d'intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua friulana e ogni altra questione generale concernente i toponimi e gli idronimi in lingua friulana sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale, i soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana dei comuni, delle frazioni e delle localitā, definita ai sensi del comma 1.
4. La Regione č autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana.
5. Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli elettivi, di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana. La denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale del comma 5.