Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità friulana.
3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua friulana presso le comunità dei corregionali in Italia e nel mondo.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 53, comma 1, L. R. 6/2019