Art. 3
(Territorio di applicazione)
2. Quando la minoranza linguistica friulana è distribuita su territori diversi delle ex province di Gorizia, Pordenone e Udine può costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico friulano possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.
4. La Regione può stipulare intese con la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle aree friulanofone in essa presenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 20/2019