Art. 21
(Stampa e altre produzioni)
1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.
2.
La Regione, altresì, sostiene:
a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;
b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.
3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.