Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

TITOLO II

VOTAZIONE

Capo I

Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione

Art. 22

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

(1)

1. Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 19/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 51, lettera a), L. R. 27/2014

Art. 22 bis

(Liste elettorali di sezione)

(1)

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 83, L. R. 19/2013

Art. 23

(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.

3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

(1)

4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

(2)

6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013

Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013

Art. 24

(Consegna del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:

a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;

e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;

f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;

g) i verbali di nomina degli scrutatori;

h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;

i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;

j) l'urna per la votazione;

k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.

(1)

2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.

3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

Note:

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 85, comma 1, L. R. 19/2013

Art. 25

(Sala della votazione)

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.

2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.

3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.

4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

Art. 26

(Accesso nella sala della votazione)

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

Art. 27

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)

1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.

2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.

3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;

b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;

c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;

d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;

e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

(1)

4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.

5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

Note:

Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 86, comma 1, L. R. 19/2013

Capo II

Operazioni di votazione

Art. 28

(Durata della votazione)

(4)

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.

(1)(3)

1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 23, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 29

(Elettori che votano nella sezione elettorale)

1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

2. Sono ammessi a votare nella sezione:

a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;

b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;

d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 30

(Voto degli elettori non deambulanti)

1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 31

(Voto dei militari e dei naviganti)

1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.

3. I naviganti, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) certificato del sindaco del comune nel quale il navigante si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune di residenza, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova.

4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.

5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.

(1)

Note:

Comma 5 sostituito da art. 88, comma 1, L. R. 19/2013

Art. 32

(Voto assistito)

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 33

(Inizio della votazione)

1. Il giorno di votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, all’ora prevista, dichiara aperta la votazione.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 19/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 8/2016

Art. 34

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:

a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;

b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;

c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

(1)

Note:

Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 19/2013

Art. 35

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.

3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.

(1)

4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.

5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.

6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.

7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.

8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 19/2013

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013

Art. 37

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)

(4)

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione, dichiara chiusa la votazione e di seguito:

a) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;

b) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la propria firma e quella di uno scrutatore;

c) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione, recante la propria firma e quella di uno scrutatore;

d) deposita le buste di cui alle lettere b) e c) nella segreteria del comune.

(5)(6)

2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 19/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 8/2016

Comma 1 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 37 bis

(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)

(1)

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:

a) chiude l'urna contenente le schede votate;

b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 19/2013

Capo III

Raccolta del voto di particolari categorie di elettori

Art. 38

(Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.

4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.

5. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.

(1)

6. Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 94, comma 1, L. R. 19/2013

Art. 39

(Sezione ospedaliera)

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno duecento posti letto è istituita, ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale presso la quale viene istituito un Ufficio elettorale di sezione. La composizione, il funzionamento dell'Ufficio e il procedimento di votazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.

2. I degenti che esercitano il diritto di voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali di sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

Art. 40

(Seggio speciale)

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

(1)

2. Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.

3. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.

4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.

5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 19/2013

Art. 41

(Ufficio distaccato)

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

(1)

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.

3. Trova applicazione l'articolo 40, commi 4, 5 e 6.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 19/2013

Art. 42

(Voto domiciliare)

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

(1)

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.

(2)

4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.

7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.

8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 3 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 43

(Votazione dei detenuti)

1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.

4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.

5. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.

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6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 97, comma 1, L. R. 19/2013