﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 dicembre 2007

      , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Presentazione e ammissione delle candidature</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Deposito degli atti di presentazione delle candidature)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la denominazione delle liste circoscrizionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Caratteristiche dei contrassegni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>All'atto di deposito sono allegati:<p style="text-align: justify;">a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;</p><p style="text-align: justify;">b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.</p><p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera b) del comma 12 sostituita da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Esame delle candidature)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>che non hanno compiuto la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 26, comma 1, L. R. 26/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Stampa delle schede di votazione)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 19/2013</p></p></p></body></html>