Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 78
(Tipologia delle spese elettorali)
1. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.