Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 73

(Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale)

(1)

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.

2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.

3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.

4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.

5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 78, L. R. 18/2011