Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 63 bis

(Spese postali)

(1)

1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese postali occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso previste dall'articolo 8 e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.

2. Le spese postali di cui al comma 1 vengono rimborsate dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali, le spese postali di cui al comma 1 sono proporzionalmente ripartite fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente.

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 107, L. R. 45/2017