Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 59

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali e circoscrizionali)

(3)

1. Le elezioni comunali e circoscrizionali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia.

2. In occasione della contemporaneità:

a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione, il funzionamento dell'Ufficio, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni, tra cui le operazioni preliminari allo scrutinio, sono disciplinati dalla presente legge;

b) l’Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;

c) l’Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.

Note:

Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 32, comma 1, L. R. 26/2012

Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 102, comma 1, L. R. 19/2013

Articolo sostituito da art. 9, comma 21, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.