Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 49

(Formazione e trasmissione delle buste)

1. Il presidente:

a) forma la busta contenente le schede valide;

b) forma la busta contenente:

1) una copia del verbale e le tabelle di scrutinio;

2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

3) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;

4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;

c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.

(1)(2)

2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.

Note:

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013

Parole sostituite al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013