Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 49
(Formazione e trasmissione delle buste)
1. Il presidente:
a) forma la busta contenente le schede valide;
b) forma la busta contenente:
1) una copia del verbale e le tabelle di scrutinio;
2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
3) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;
4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;
c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.
(1)(2)
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.
Note:1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2 Parole sostituite al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013