Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 47

(Voti contestati)

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.