Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 4
(Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.
(1)
Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018