Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 33

(Inizio della votazione)

1. Il giorno di votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, all’ora prevista, dichiara aperta la votazione.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 19/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 8/2016