Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 28

(Durata della votazione)

(4)

1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.

(1)(3)

1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 23, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.