Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 24

(Consegna del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:

a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;

e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;

f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;

g) i verbali di nomina degli scrutatori;

h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;

i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;

j) l'urna per la votazione;

k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.

(1)

2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.

3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

Note:

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 85, comma 1, L. R. 19/2013