Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 20

(Esame delle candidature)

1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.

2. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:

a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;

d) quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.

4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.

5. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:

a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;

d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;

e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;

g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.

6. L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:

a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;

b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;

c) che non hanno compiuto la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

(1)

7. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.

8. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.

9. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.

10. Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

11. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

12. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018