Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).