﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 dicembre 2007

      , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo 21 bis aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo 22 bis aggiunto da art. 83, L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo 37 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo 63 bis aggiunto da art. 10, comma 107, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Articolo 59 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2018</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disposizioni generali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Definizioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini della presente legge si intende per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Elettorato attivo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Elettorato passivo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 4/2018</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Autenticazioni previste dalla presente legge)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Convocazione dei comizi elettorali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Decreto di convocazione dei comizi elettorali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rinvio e sospensione delle elezioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Cartolina-avviso)<p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita  da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 8/2016</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Uffici elettorali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ufficio elettorale di sezione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 9 sostituito da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>i candidati alle elezioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e bis) </span>coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantacinquesimo anno di età.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, L. R. 3/2026</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ufficio centrale regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Presentazione e ammissione delle candidature</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Deposito degli atti di presentazione delle candidature)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la denominazione delle liste circoscrizionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Caratteristiche dei contrassegni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>All'atto di deposito sono allegati:<p style="text-align: justify;">a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;</p><p style="text-align: justify;">b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.</p><p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera b) del comma 12 sostituita da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 26/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Esame delle candidature)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>che non hanno compiuto la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 4/2018</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 26, comma 1, L. R. 26/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Stampa delle schede di votazione)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 19/2013</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">VOTAZIONE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 51, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Liste elettorali di sezione)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 83, L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Consegna del materiale elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>i verbali di nomina degli scrutatori;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>la scatola sigillata contenente le schede di votazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>l'urna per la votazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 85, comma 1, L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sala della votazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Accesso nella sala della votazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 86, comma 1, L. R. 19/2013</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Operazioni di votazione</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Durata della votazione)<p><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 8/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 23, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Elettori che votano nella sezione elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Sono ammessi a votare nella sezione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Voto degli elettori non deambulanti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Voto dei militari e dei naviganti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I naviganti, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i seguenti documenti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>certificato del sindaco del comune nel quale il navigante si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune di residenza, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 88, comma 1, L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Voto assistito)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Inizio della votazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il giorno di votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, all’ora prevista, dichiara aperta la votazione.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 8/2016</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ammissione degli elettori al voto)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta &lt;&lt;scheda deteriorata&gt;&gt; con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta &lt;&lt;scheda annullata&gt;&gt; con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 19/2013</p></p><a name="art36"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 36</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera l), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)<p><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione, dichiara chiusa la votazione e di seguito:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la propria firma e quella di uno scrutatore;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione, recante la propria firma e quella di uno scrutatore;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>deposita le buste di cui alle lettere b) e c) nella segreteria del comune.</p><p><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette la busta di cui al comma 1, lettera b), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto della busta di cui al comma 1, lettera c).<p><span style="">(7)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 8/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2024</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 37 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>chiude l'urna contenente le schede votate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 19/2013</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Raccolta del voto di particolari categorie di elettori</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 94, comma 1, L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sezione ospedaliera)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno duecento posti letto è istituita, ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale presso la quale viene istituito un Ufficio elettorale di sezione. La composizione, il funzionamento dell'Ufficio e il procedimento di votazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I degenti che esercitano il diritto di voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali di sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Seggio speciale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ufficio distaccato)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Trova applicazione l'articolo 40, commi 4, 5 e 6.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 96, comma 1, L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Voto domiciliare)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Votazione dei detenuti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 97, comma 1, L. R. 19/2013</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">SCRUTINIO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Operazioni di scrutinio)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Validità e nullità delle schede e dei voti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Si considerano nulle le schede:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli  sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 6 sostituito da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 7 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Sono nulli i voti di preferenza:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>espressi in eccedenza alla prima preferenza;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>espressi numericamente anziché nominativamente;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 bis. </span>La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Voti contestati)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ultimato lo scrutinio, il presidente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale, e lo attesta nel verbale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non può ultimare le operazioni previste dagli articoli 44, 45, 46 e 47 il presidente trasmette all'Ufficio centrale regionale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>le schede scrutinate e le due copie delle tabelle di scrutinio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>i verbali e tutti gli altri documenti relativi alle operazioni dell'Ufficio.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Qualora non si adempia a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale regionale può richiedere il sequestro dei verbali, delle urne, delle schede, degli atti e dei documenti ovunque si trovino, accertando le cause e i responsabili delle inadempienze.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Formazione e trasmissione delle buste)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il presidente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>forma la busta contenente le schede valide;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>forma la busta contenente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>una copia del verbale e le tabelle di scrutinio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Tempi e modalità delle operazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>All'Ufficio centrale regionale è vietato:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>decidere in ordine ai reclami e ai problemi verificatisi negli Uffici elettorali di sezione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>modificare i risultati riportati nei verbali degli Uffici elettorali di sezione, a meno che non risultino evidenti errori materiali nella trascrizione dei risultati; in questo caso l'Ufficio acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, ricava i dati dalle tabelle di scrutinio.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici elettorali di sezione e tenendo conto dei risultati delle eventuali operazioni previste dal comma 1:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione, e la percentuale elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, moltiplicando per cento la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della circoscrizione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è costituita dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione; a parità di cifra individuale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.</p><p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Compiute le operazioni previste dall'articolo 52, l'Ufficio centrale regionale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Ufficio centrale regionale, sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto alla carica:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di Presidente della Regione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>individua i gruppi di liste che hanno una cifra elettorale regionale o circoscrizionale che rispetta una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, e li ammette alla ripartizione dei seggi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>verifica che il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 17/2007 e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 26/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17/2007, alla lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Ufficio centrale regionale ripartisce, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17/2007, tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Proclamazione dei consiglieri regionali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista circoscrizionale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai candidati risultati eletti ai sensi dell'articolo 54 e del presente articolo l'attestato dell'avvenuta proclamazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Delle proclamazioni di cui all'articolo 54 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Regione mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line dei comuni della Regione.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale, al più tardi entro ventiquattro ore dalla proclamazione, per quale circoscrizione opta. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale, unitamente alle buste di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), inviate dagli Uffici elettorali di sezione, è conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 26/2012</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">CONTEMPORANEITÀ DI ELEZIONI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali e circoscrizionali)<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le elezioni comunali e circoscrizionali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In occasione della contemporaneità:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione, il funzionamento dell'Ufficio, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni, tra cui le operazioni preliminari allo scrutinio, sono disciplinati dalla presente legge;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l’Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l’Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 32, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 102, comma 1, L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo sostituito da art. 9, comma 21, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 59 bis </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali) <p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In caso di contemporaneità: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>trova applicazione l'articolo 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'Adunanza dei presidenti prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 63;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'assegnazione forfetaria prevista dall'articolo 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2018</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">REGIME DELLE SPESE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Spese per il procedimento elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Spese sostenute direttamente dalla Regione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la stampa delle schede di votazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>il trasporto del materiale elettorale ai comuni;</p><p style="text-align: justify;"><strong>h) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h bis) </span>l'acquisto delle urne elettorali.</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 20/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 106, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e del seggio speciale.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 63 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Spese postali)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese postali occorrenti per la spedizione delle cartoline-avviso previste dall'articolo 8 e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le spese postali di cui al comma 1 vengono rimborsate dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del Comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ovvero con le elezioni comunali e circoscrizionali, le spese postali di cui al comma 1 sono proporzionalmente ripartite fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 10, comma 107, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 26/2012</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">INFORMATIZZAZIONE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Procedure informatizzate</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>eliminare gli errori materiali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Applicazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Voto e scrutinio elettronico</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'introduzione di sistemi di voto elettronici è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto e nelle operazioni di scrutinio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Introduzione del voto e dello scrutinio elettronico)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VIII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">PROPAGANDA ELETTORALE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disciplina della propaganda elettorale</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Manifesti di propaganda elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 10, comma 51, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Silenzio elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sanzioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disciplina delle spese di propaganda elettorale</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la propaganda elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10 per cento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, a eccezione del candidato alla carica di Presidente della Regione, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui all'articolo 81, comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Tipologia delle spese elettorali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>per le spese di viaggio, telefoniche e postali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Collegio regionale di garanzia elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 16/2013</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Mandatario elettorale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La disposizione si applica anche per la raccolta di finanziamenti propri del candidato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il mandatario elettorale registra le operazioni di cui al comma 1 relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo di 20.000 euro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il candidato spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 81</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente e i consiglieri regionali eletti presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente regionale e di consigliere regionale entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persona fisica, se di importo o valore superiore a 1.000 euro, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario o postale utilizzati e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il termine previsto al comma 1, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Controllo delle spese elettorali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti di cui all'articolo 81 e ne verifica la regolarità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I rendiconti depositati dai candidati e dalle liste sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità ritenute più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 83</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sanzioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>In caso di irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 82, comma 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8 bis. </span>In caso di irregolarità del rendiconto dovuta al superamento da parte del candidato, che si è avvalso unicamente di denaro proprio, del limite di 10.000 euro di cui all'articolo 80, comma 5, per effetto dell'applicazione aritmetica dell'ammontare delle spese forfettarie di cui all'articolo 78, comma 2, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'importo eccedente il limite previsto dall'articolo 80, comma 5.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dal Consiglio regionale.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 14, L. R. 20/2018 . La disposizione si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati e consiglieri per le elezioni regionali del 29/4/2018, come disposto dall'art. 13, c. 15, L.R. 20/2018.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 19, L. R. 13/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 10 da art. 9, comma 3, L. R. 12/2025</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IX</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI FINALI</span></p><a name="art84"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 84</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 85</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 41/1983)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 33/1992, le parole &lt;&lt;punti 1, 2 e 3&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt;, numeri 1) e 2),&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 86</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Raccolta e pubblicazione dei risultati elettorali)<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.<p><span style="">(1)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.<p><span style="">(2)</span><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 bis sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 3/2026</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 87</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La formazione e l'aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche. In tal caso i corsi sono estesi anche agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 88</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni in materia di personale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 89</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rinvio normativo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 90</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifiche degli allegati)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Gli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Abrogazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>legge regionale 17 aprile 1973, n. 27 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 &lt;&lt;Legge elettorale regionale&gt;&gt;);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 marzo 1968, n. 20, e 17 aprile 1973, n. 27 &lt;&lt;Legge elettorale regionale&gt;&gt;);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>legge regionale 3 maggio 1983, n. 34 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 &lt;&lt;Legge elettorale regionale&gt;&gt; e successive variazioni e aggiunte);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>articoli 1 bis, 1 ter e 2 bis della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia), come inseriti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 33/1992;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>legge regionale 13 giugno 1983, n. 53 (Integrazione alla legge elettorale regionale);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>legge regionale 11 aprile 1988, n. 18 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 &lt;&lt;Legge elettorale regionale&gt;&gt;);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>legge regionale 27 agosto 1992, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, modificativo della legge regionale 20/1968;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>legge regionale 11 maggio 1993, n. 20 (Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 &lt;&lt;Legge elettorale regionale&gt;&gt;);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">l) </span>comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, modificativo della legge regionale 20/1968.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 92</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norma finanziaria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per le finalità previste dagli articoli 8, 11, 21, 62, 67, comma 3, e 87, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, per memoria, il capitolo 1719 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione &lt;&lt;Spese per le elezioni regionali - acquisto di beni e prestazioni di servizi&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 &lt;&lt;Spese obbligatorie&gt;&gt; annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 63 e 64, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1720 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Per le finalità previste dall'articolo 67, comma 4, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.2.582 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 2 - Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese d'investimento - con la denominazione &lt;&lt;Spese connesse allo svolgimento di elezioni&gt;&gt;, è inserito, per memoria, il capitolo 1718 (1.1.232.3.01.01) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione &lt;&lt;Finanziamenti ai comuni e alle province per l'acquisto di apparecchiature informatiche per favorire l'automazione delle operazioni elettorali&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 88, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 79, comma 2, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 83, comma 10, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.102 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo 3 - Categoria 3.5. - Rubrica n. 370 - con la denominazione &lt;&lt;Sanzioni&gt;&gt;, con riferimento al capitolo 446 (3.5.0) che si istituisce, per memoria, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - con la denominazione &lt;&lt;Proventi derivanti da sanzioni irrogate dal Collegio regionale di garanzia&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è determinato con legge finanziaria.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 93</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>