Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Capo I
 Disciplina della propaganda elettorale
Art. 72
 (Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)
1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.
4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.
5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 51, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 76
 (Sanzioni)
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.