Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
TITOLO VIII
 PROPAGANDA ELETTORALE
Capo I
 Disciplina della propaganda elettorale
Art. 72
 (Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)
1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.
4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.
5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 51, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 76
 (Sanzioni)
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
Capo II
 Disciplina delle spese di propaganda elettorale
Art. 79
 (Collegio regionale di garanzia elettorale)
1. È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.
2. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82.
3. Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
5. In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 16/2013
Art. 83
 (Sanzioni)
1. In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.
2. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
3. Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
4. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.
6. In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
7. In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
8. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.
9. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 14, L. R. 20/2018 . La disposizione si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati e consiglieri per le elezioni regionali del 29/4/2018, come disposto dall'art. 13, c. 15, L.R. 20/2018.
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 19, L. R. 13/2023