Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
TITOLO VI
 REGIME DELLE SPESE
Art. 63
 (Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
Art. 64
 (Assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni)
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 26/2012