Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
TITOLO IV
 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Art. 51
 (Tempi e modalità delle operazioni)
1. Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.
4. Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.
5. Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.
6. Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.
Art. 52
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 53
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali)
Art. 55
 (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:
b) individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;
c) attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
d) verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;
f) in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
g) determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.
(1)
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 56
 (Attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena)
1. Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.
2. Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.
3. Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17/2007, alla lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.