Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Capo III
 Raccolta del voto di particolari categorie di elettori
Art. 38
 (Votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura)
1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 94, comma 1, L. R. 19/2013
Art. 42
 (Voto domiciliare)
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.
4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.
7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.
8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 3 sostituito da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 43
 (Votazione dei detenuti)
1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.
4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.
6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 97, comma 1, L. R. 19/2013