1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
b) LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.