Art. 89
(Rinvio normativo)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.