Art. 88
(Disposizioni in materia di personale)
1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione č autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unitā e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.