Art. 87
(Formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione)
1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche. In tal caso i corsi sono estesi anche agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.