Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 86
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2026
4 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2026
5 Comma 2 bis sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 3/2026