Art. 86
(Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)
1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.
2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.
2 bis. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024