Art. 82
(Controllo delle spese elettorali)
1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti di cui all'articolo 81 e ne verifica la regolarità.
2. I rendiconti depositati dai candidati e dalle liste sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.
3. I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità ritenute più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.