Art. 80
(Mandatario elettorale)
1. Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La disposizione si applica anche per la raccolta di finanziamenti propri del candidato.
2. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.
3. Il mandatario elettorale registra le operazioni di cui al comma 1 relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.
4. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo di 20.000 euro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il candidato spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.