Art. 74
(Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini)
1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.