Art. 7
(Rinvio e sospensione delle elezioni)
1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.
3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.