Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 63
 (Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale č ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 103, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 103, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013