Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 57
(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale ripartisce, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17/2007, tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.