Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 55
 (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)
1. Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:
b) individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;
c) attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
d) verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;
f) in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
g) determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.
(1)
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 26/2012