1.
L'Ufficio centrale regionale, sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto alla carica:
a) di Presidente della Regione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
b) di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.