1.
Compiute le operazioni previste dall'articolo 52, l'Ufficio centrale regionale:
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;
c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.