Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 52
 (Determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali)
1. L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022