Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 51
 (Tempi e modalità delle operazioni)
1. Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.
3. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.
4. Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.
5. Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.
6. Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.