Art. 50
(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)
1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.