Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 46
 (Validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista)
1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.
3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.
5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.
6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.
7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 100, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013