Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 45
 (Validità e nullità delle schede e dei voti)
1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.
4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 6 sostituito da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013