Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 44
 (Operazioni di scrutinio)
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.
6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.
7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.
8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013
2 Comma 4 sostituito da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013
3 Comma 10 abrogato da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 19/2013