Art. 40
(Seggio speciale)
1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.
2. Il seggio speciale č composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalitā ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.
3. Il presidente assicura il rispetto della libertā e della segretezza del voto degli elettori.
4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.
5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.
6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 19/2013