Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Art. 4
(Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto la maggiore età entro il giorno delle elezioni.