Art. 37 bis
(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)
1.
Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:
a) chiude l'urna contenente le schede votate;
b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 19/2013